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Relazione dell'On Maino Marchi sul disegno di Legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

3 agosto 2016

Pubblicato in: Attualità







http://webtv.camera.it/archivio?legislatura=17&seduta=665&intervento=433230

 

Discussione del disegno di legge: S. 2344 – Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (Approvato dal Senato) (A.C. 3976)

Relatore Maino Marchi

 

Grazie, Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, consegno una relazione dettagliata sulle modifiche alla legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali all'esame dell'Aula.
  Mi preme in questa sede esprimere alcune valutazioni di contesto. Il disegno di legge, già approvato dal Senato e che è uscito con lo stesso testo dall'esame in Commissione bilancio di questa Camera, incrocia due percorsi di riforme sulla finanza pubblica. Un primo percorso riguarda gli strumenti di finanza pubblica: dopo due recenti decreti legislativi intervenuti sulla legge n. 196 del 2009, in giugno la Camera dei deputati ha approvato la legge di bilancio «Modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012». Lo stesso testo è stato approvato dal Senato il 28 luglio; quindi, ora abbiamo una nuova legge di bilancio.
  Con le modifiche alla legge n. 243 del 2012, ora al nostro esame, completiamo questo percorso, rendendo realmente possibile l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, passando da quattro saldi non negativi previsti dalla normativa vigente tra entrate finali e spese finali, tra entrate correnti e spese correnti, sia in termini di competenza che di cassa, a uno solo, il saldo di competenza tra entrate finali e spese finali; o meglio, da otto a due, essendo previsti sia in sede di previsione che di rendiconto.
  Il secondo percorso riguarda, più nello specifico, la finanza locale. Con la legge di stabilità 2016 abbiamo superato il Patto di stabilità interno nella forma fin qui sperimentata e siamo passati al pareggio di bilancio. Da un obbligo, in particolare per gli enti più virtuosi, di fare avanzi sempre più consistenti al pareggio, con spazi in più soprattutto per gli investimenti.
  Lo abbiamo fatto con una norma-ponte, valevole solo per quest'anno, cioè prevedendo il saldo non negativo di competenza tra entrate finali e spese finali. La nuova legge di bilancio, a legislazione vigente, dovrebbe però prevederne quattro, perché così stabilisce la legge n. 243 del 2012.
  Le modifiche oggi all'esame permettono di riportare coerenza e continuità tra quanto previsto per il 2016 e quanto si prevederà per i prossimi anni.
  I giorni scorsi la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto-legge che prevede misure urgenti per gli enti territoriali; ora è all'esame del Senato. È stato fatto, a mio avviso, un ottimo lavoro, ma tutti abbiamo sottolineato che vari temi, in particolare ordinamentali, sono rimasti aperti. Risolte le regole fondamentali per la finanza locale, considerando anche le norme sull'armonizzazione dei bilanci, credo si possa aprire la stagione dell'aggiornamento del Testo unico degli enti locali, nell'ottica dell'autonomia, della responsabilità e della semplificazione.
  Nelle audizioni sul disegno di legge presentato dal Governo sono emerse in particolare alcune questioni, che il Senato ha affrontato e, a nostro avviso, adeguatamente risolto. Questo è il motivo per cui sono stati respinti in Commissione bilancio tutti gli emendamenti presentati, la gran parte dei quali simili ad emendamenti presentati e respinti già al Senato.
  La questione principale è quella del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa: è lo strumento fondamentale per il rilancio degli investimenti, previsto nella legge di stabilità 2016. L'ipotesi iniziale prevedeva l'introduzione di tale fondo, ma con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. La compatibilità derivava dalla necessità di copertura sul piano nazionale. La critica era relativa alla difficoltà o impossibilità di programmare gli investimenti in un quadro che si sarebbe ridefinito di anno in Pag. 3anno. La soluzione individuata prevede un primo triennio 2017-2019 in cui il fondo sarà previsto con la legge di bilancio; quindi, sarà definito, sostanzialmente, tra meno di tre mesi e sarà triennale.
  Dal 2020, tra le entrate e le spese finali, è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Ovviamente, potrebbero esserci altre soluzioni, e sono state proposte dagli emendamenti. In gran parte, avrebbero avuto la necessità di copertura finanziaria già nel testo in esame, cosa che era oggettivamente difficile in questo periodo dell'anno. La soluzione individuata è parsa a Governo e maggioranza quella più idonea per contemperare tutte le esigenze.
  Altro aspetto rilevante introdotto al Senato, anche su richiesta ANCI, è stato l'ampliamento a livello nazionale di intese già previste nel disegno di legge del Governo in sede regionale per operazioni di indebitamento e operazioni di investimento attraverso l'utilizzo degli avanzi. È un'ulteriore possibilità di patti di solidarietà tra gli enti, non di facile realizzazione, ancor più a livello nazionale rispetto a quello regionale, ma senz'altro è opportuno permetterle e prevederle.
  Siamo consapevoli che le regole sia sul fondo pluriennale vincolato che sull'indebitamento e l'uso degli avanzi hanno anche elementi di complessità nella gestione di difficoltà soprattutto per i piccoli comuni. Ritengo che questo sia un tema su cui soffermarci in legge di bilancio per individuare strumenti che permettano di superare questi problemi, soprattutto con forti incentivi per le fusioni e le unioni di comuni.
  Vi sono altre questioni previste nel disegno di legge, come la partecipazione delle Camere tramite l'espressione di pareri sul DPCM, da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata, che disciplina criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, relativo al ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali.
  Tale DPCM disciplinerà anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato. Oppure, i principi che devono regolare premi e sanzioni o l'equiparazione dell'ufficio parlamentare di bilancio, per talune attività, agli enti ed uffici del sistema statistico nazionale. Questioni su cui rinvio alla relazione di dettaglio.
  Altri aspetti contenuti in emendamenti presentati in Commissione bilancio, come la ristrutturazione del debito degli enti territoriali o l'attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata di mutui degli enti locali, ritengo non possano essere affrontati in questa sede, che, ricordo, essendo legge di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, è una legge rinforzata, modificabile solo con provvedimento specifico e con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, ma debbono essere temi, invece, affrontati con legge di bilancio o con legge ordinaria.
  Sui mutui abbiamo già cominciato a farlo in sede di conversione in legge del decreto-legge sugli enti territoriali. La costituzione di un fondo nazionale per contribuire a ridurre le penali che devono pagare i comuni penso sia una buona soluzione, quanto meno da sperimentare e, probabilmente, da rafforzare.



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